
La direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde entra in applicazione: vietati i marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione
Direttiva UE “green transition” in vigore: vietate etichette sostenibilità senza certificazione. Scopri di più con USB Certification.
La direttiva dell’Unione europea sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde (direttiva (UE) 2024/825) è entrata in applicazione il 27 settembre 2026. Secondo la Commissione europea, la direttiva intende garantire che i consumatori ricevano, nel punto vendita, informazioni migliori sulla durabilità, sulla riparabilità e sui diritti di garanzia legale dei prodotti, e rafforzare le norme di tutela contro il greenwashing e l’obsolescenza precoce. A supporto dell’attuazione, il 22 settembre 2026 la Commissione ha pubblicato un documento di domande e risposte aggiornato.
La direttiva ha ampliato l’elenco delle pratiche commerciali sleali vietate in ogni caso. Una delle pratiche aggiunte all’elenco è l’esibizione di marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o non stabiliti da autorità pubbliche. Anche le asserzioni ambientali generiche per le quali il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione, nonché l’affermazione, basata sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente, rientrano ora tra le pratiche vietate.
La direttiva definisce il sistema di certificazione in base a quattro criteri: il sistema deve essere aperto, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, a tutti i professionisti disposti e in grado di conformarsi ai requisiti; i requisiti devono essere elaborati dal titolare del sistema in consultazione con gli esperti e i portatori di interessi pertinenti; devono essere previste procedure per gestire i casi di non conformità e per il ritiro o la sospensione dell’uso del marchio; e il monitoraggio della conformità deve essere soggetto a una procedura obiettiva ed essere effettuato da un terzo la cui competenza e indipendenza sia dal titolare del sistema sia dal professionista si basano su norme internazionali, dell’Unione o nazionali.
Le autorità nazionali della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) hanno concordato a giugno 2026 una posizione comune sui prodotti in «vecchie scorte» fabbricati, ordinati, distribuiti o esposti sugli scaffali prima del 27 settembre. Di conseguenza, ci si attende che i professionisti adottino misure tempestive e in buona fede per conformarsi alle nuove norme. Le autorità, da parte loro, potranno adottare un approccio graduale in presenza di difficoltà transitorie reali e concrete, in particolare nelle prime fasi di applicazione, e potranno non richiedere misure sproporzionate come la distruzione o il richiamo dei prodotti. Il documento di domande e risposte aggiornato è disponibile sul sito web della Commissione europea.









